Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica considera l'attività coreutica mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione educativa e culturale; ne riconosce pertanto la rilevanza sociale, ne promuove la tutela e lo sviluppo, nel rispetto della libertà di creazione e diffusione, in applicazione dei princìpi costituzionali.
      2. Lo Stato, con il concorso delle regioni e degli enti locali, favorisce l'autonomo ed equilibrato sviluppo delle attività di danza, sostenendo gli organismi produttivi e distributivi di esercizio, di promozione, di formazione e di ricerca su tutto il territorio nazionale.
      3. Nell'esercizio delle competenze amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è assicurata una piena partecipazione concorsuale mediante l'istituzione del Consiglio nazionale per la danza (CND) con le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2.